IL DOSSIER DEFINITIVO SULLA NATURA DEGLI ORDINI SANITARI: LA SUSSIDIARIETÀ NON È UN ALIBI PER LA SUDDITANZA GOVERNATIVA.
A cura di Paola Persichetti , in sinergia con le analisi forensi del Dott. Enrico Tolentinati e con i contributi del Dr. Riccardo Benzi Cipelli.
Pubblicato in esclusiva per Patto Internazionale.
Il dibattito sulla natura giuridica degli Ordini Professionali Sanitari a seguito della Riforma Lorenzin (Legge 3/2018) non ammette più zone grigie né interpretazioni assolutorie.
Ipotizzare che un Ordine possa agire come mero “passacarte” ministeriale in virtù della sua natura di ente “sussidiario” non è solo un errore dottrinale, ma una vera e propria operazione di salvataggio politico.
Accettare l’ipotesi della “sudditanza strutturale” serve unicamente a fornire un salvagente ai vertici ordinistici — in primis al Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli, ed ai Presidenti provinciali degli OMCeO — permettendo loro di giustificare la persecuzione dei colleghi dietro il comodo scudo del “non potevamo fare altrimenti”.
L’incrocio tra il diritto positivo, le carte processuali, le determine AIFA, i flussi di spesa e le deposizioni giurate dimostra l’esatto contrario: la sottomissione degli Ordini non è stata una debolezza passiva, ma una scelta attiva di inadempimento del proprio mandato istituzionale di garanzia.
A confermare questo quadro d’insieme intervengono anche gli atti di rilevanza nazionale, come l’istanza di Accesso Civico Generalizzato (FOIA) depositata il 24 luglio 2026 dalla Dott.ssa Barbara Balanzoni (Ufficiale medico della riserva selezionata dell’Esercito e iscritta all’OMCeO di Venezia), che ha investito della questione la Procura Europea (EPPO) e la Corte dei Conti.
Ecco i punti inattaccabili che blindano questa denuncia.
1. La Sussidiarietà non è Subalternità (L’impianto normativo)
Come evidenziato con precisione chirurgica dal Dott. Enrico Tolentinati, la Legge 3/2018 riconosce espressamente agli Ordini “autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e DISCIPLINARE”.
L’esistenza stessa di un’autonomia disciplinare codificata esclude categoricamente che l’Ordine debba irrogare sanzioni in via automatica per sudditanza verso lo Stato.
La Riforma assegna agli Ordini il compito precipuo di “tutelare la salute individuale e collettiva” e di garantire “l’autonomia, l’indipendenza e la responsabilità della professione”. Non può esservi responsabilità professionale se mancano autonomia e indipendenza, elementi incompatibili con la cieca obbedienza governativa.
Il parallelismo costituzionale è lampante: nell’ambito della sussidiarietà verticale (Art. 118 Cost.), gli Ordini condividono la delega con enti come Regioni o Comuni, dotati di piena autonomia gestionale e operativa.
Ridurre gli Ordini a passacarte significherebbe azzerarne la funzione, creando un’insanabile disparità di trattamento istituzionale.
Inoltre, l’ipotesi stessa di una “sudditanza” governativa risulta radicalmente e moralmente incompatibile con i vincoli supremi sanciti dal Codice di Deontologia Medica e dal Giuramento Professionale, i quali impongono al medico l’indipendenza di giudizio clinico come presupposto non negoziabile.
2. La trappola del “Giano Bifronte”: perché l’alibi di Anelli è un’aggravante (La sintesi del Dr. Benzi Cipelli)
Per smascherare definitivamente l’ipocrisia dei vertici, l’analisi del Dr. Riccardo Benzi Cipelli si è spinta all’interno della linea difensiva di chi oggi cerca scuse.
Il dibattito giuridico sulla locuzione “sussidiario” ha offerto finora una via di fuga: la giurisprudenza del TAR Lazio ha definito la natura degli Ordini “ancipite”, evocando l’immagine del “Giano bifronte” diviso tra ente pubblico e comunità degli iscritti, e consentendo ad alcuni di leggervi una forma di “dipendenza funzionale”.
Ma questa questione terminologica, se usata come scudo da Anelli e dai Presidenti provinciali, si rivela un boomerang letale.
L’unica interpretazione giuridicamente, deontologicamente e costituzionalmente sostenibile è quella che vede la sussidiarietà come delega di funzioni autonome a garanzia della professione e dei cittadini.
Tentare di derubricare la sussidiarietà a “subalternità” non è una posizione dottrinale ammissibile, ma un goffo tentativo di auto-assoluzione.
Se la Legge 3/2018 assegnava agli Ordini l’autonomia e il mandato espresso di “garantire la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici”, il comportamento tenuto durante l’emergenza COVID non può mai essere giustificato con una presunta dipendenza gerarchica: è stata una scelta deliberata.
Un inadempimento consapevole di un mandato di garanzia, che costituisce un’abdicazione etica e professionale ancora più grave della semplice subalternità.
3. Il dovere di “Correggere lo Stato” e il Cortocircuito Scientifico
L’ente sussidiario tecnico ha il dovere istituzionale di fare da filtro e di correggere lo Stato quando quest’ultimo imponga direttive scientificamente infondate.
L’obbligo vaccinale (D.L. 44/2021 e Legge di conversione 76/2021) è stato imposto con la finalità legislativa di “contenere la diffusione del contagio”.
Tuttavia, i vertici ordinistici avevano il dovere di denunciare che tale indicazione non trovava alcun riscontro nei documenti regolatori ufficiali. L’EPAR dell’EMA (21 dicembre 2020), le Schede Tecniche Autorizzate dall’AIFA ed i Riassunti delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) delle stesse Case Farmaceutiche produttrici specificavano che i sieri servivano esclusivamente per l’immunizzazione attiva volta a prevenire la malattia sintomatica, non a “contenere la diffusione dell’infezione”.
Avallare un obbligo basato su una finalità terapeutica non autorizzata è stato un deliberato tradimento della verità scientifica.
4. La Violazione del Regime RRL e delle Prescrizioni
I vaccini anti-Covid erano classificati dall’AIFA come medicinali soggetti a Prescrizione Medica Limitativa (RRL) (ex art. 91, D.Lgs. 219/2006). Questa classificazione pretendeva una ricetta medica individuale scritta, redatta da uno specialista dopo un’accurata valutazione clinica.
Negli hub vaccinali — ed ancor più nelle farmacie —, questa garanzia è stata spazzata via per fare spazio a “prescrizioni fantasma” e consensi estorti, violando le condizioni di sicurezza dell’Autorizzazione in Commercio (AIC) e facendo decadere lo scudo penale degli stessi vaccinatori.
L’Ordine, di fronte a questa violazione sistematica della clinica, ha scelto di voltarsi dall’altra parte.
5. La Demolizione dell’Atto Clinico, il Caso Umbria e l’Assurdo del D.L. 103/2021
La trasformazione della medicina in una logistica “Push” di stampo militare ha sacrificato l’alleanza terapeutica.
Un caso emblematico emerge dalle udienze del Tribunale di Perugia (8 aprile 2026): è emerso che i medici d’équipe venivano pesantemente redarguiti dal Commissario Straordinario Massimo D’Angelo perché raccoglievano l’anamnesi con “troppa lentezza”.
Una simile pressione organizzativa viola frontalmente la Legge 219/2017, la quale sancisce che “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”.
Accelerare forzatamente l’anamnesi per un farmaco a monitoraggio addizionale privo di dati a lungo termine ha distrutto il principio di precauzione. In Umbria, inoltre, il “Gruppo Tecnico Regionale di Esperti” — che doveva supportare i medici nei casi dubbi — è rimasto un organo fantasma per tutto l’autunno 2021, attivandosi solo a marzo 2022 e lasciando i medici di base drammaticamente soli ad assumersi ogni responsabilità civile e penale.
Ma la prova tombale dell’assenza totale di un’istruttoria umana e della riduzione dell’Ordine a passacarte automatico risiede nelle carte giudiziarie di Perugia. Nel procedimento penale n. 5777/2021 R.G.N.R. a carico di una dottoressa umbra, la contestazione formale riguarda la presunta violazione del D.L. 103/2021: ovvero la legge per la “salvaguardia di Venezia e il transito delle Grandi Navi in Laguna”.
È la dimostrazione materiale dell’algoritmo sanzionatorio: gli elenchi venivano estratti e processati alla cieca tramite “copia-incolla” da database informatici, senza che nessun funzionario o membro dell’Ordine aprisse mai il fascicolo clinico della collega, cosa che avrebbe immediatamente svelato il grottesco errore di pescaggio normativo.
6. La Schizofrenia della FNOMCeO: Il Doppio Standard di Anelli
La prova plastica del calcolo politico dei vertici ordinistici risiede nel loro clamoroso “doppio standard”:
- A marzo 2021, per impedire che i farmacisti potessero vaccinare (Decreto Sostegni), Filippo Anelli scrisse a Draghi e Speranza rivendicando la forza dell’Ordine quale “Ente pubblico sussidiario dello Stato”. Sostenne che l’anamnesi, il rischio anafilattico e il consenso erano competenze mediche esclusive e non delegabili proprio a causa del regime RRL dei sieri.
- A gennaio 2022, per colpire i medici non vaccinati, la FNOMCeO ha rinnegato se stessa. Sotto giuramento al Tribunale di Bologna (14 aprile 2025), Anelli ha ammesso che gli Ordini hanno operato come “meri esecutori passivi”, recependo gli elenchi ministeriali senza alcuna autonoma istruttoria clinica.
L’autonomia è stata rivendicata per difendere la corporazione, ma è stata abdicata per perseguitare i dissidenti, violando l’Articolo 22 del GDPR che vieta sanzioni basate unicamente su trattamenti automatizzati senza un controllo umano effettivo (human-in-the-loop).
7. La Gabbia Digitale e Finanziaria (Il nodo PuntoZero e PagoPA)
Questo sistema si riflette anche sul piano amministrativo e contabile. In Umbria, la società in-house PuntoZero Scarl ha finanziato con circa 48.000 euro (CIG 9354022F22) il Progetto PRJ-1589: un software nel gestionale dei medici (ECWMed) per esfiltrare in tempo reale i dati clinici dei pazienti, mappare il dissenso e vincolare l’operato dei medici ai target del PNRR (Missione 6) necessari a sbloccare i fondi europei.
Per poi ammettere per iscritto di aver cancellato i log d’accesso del 2021 dopo soli sei mesi, distruggendo le tracce informatiche in pendenza di procedimenti giudiziari.
Parallelamente, l’imposizione sanzionatoria si manifesta nel divieto assoluto di pagare le quote associative tramite contanti o bonifici ordinari, forzando l’uso esclusivo della piattaforma PagoPA.
Il rifiuto di moneta avente corso legale configura un illecito penale (Art. 693 c.p.) ed è finalizzato a chiudere i professionisti in un recinto di tracciamento finanziario e biometrico (SPID/CIE): chi non cede la propria identità digitale al sistema, non paga e viene sospeso.
Conclusioni
Riconoscere l’ipotesi di una sudditanza totale degli Ordini allo Stato è un falso storico e giuridico che questa Associazione rigetta con forza.
La sussidiarietà garantiva l’autonomia per difendere l’etica, la clinica e la scienza.
Soprattutto, chiunque avalli la sudditanza rinnega le fondamenta stesse del Codice di Deontologia Medica e del Giuramento Professionale, i quali non prevedono obbedienza cieca allo Stato, ma fedeltà esclusiva alla salute del paziente.
Avendo scelto di non esercitare tale autonomia, i vertici ordinistici non sono stati vittime del sistema: ne sono stati gli esecutori attivi e consapevoli, e di questo dovranno rispondere dinanzi alla categoria, alla giustizia ordinaria e alla storia.